Menu principale:
SENZA L'ABILITAZIONE NON E' POSSIBILE ESERCITARE LA PROFESSIONE!
A partire dal 11/02/2013 è divenuto operativo il Registro Telematico Nazionale delle imprese e delle persone certificate ad operare su impianti che contengono Gas Fluorurati ad effetto serra (FGAS), istituito ai sensi dell’art. 13 del DPR gennaio 2012, n° 43.
Coloro che svolgono una o più delle seguenti attività di:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra
3) installazione
4) manutenzione o riparazione
su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra dovranno essere iscritti al Registro Telematico Nazionale dall'11 giugno 2013, per via telematica.
LE CERTIFICAZIONI
La normativa prevede l'ABILITAZIONE dell'UTENTE.
Tale abilitazione prevede un corso di 4 -
Prova teorica
Prova Pratica
Test di verifica finale
L'ATTESTATO HA VALIDITÀ 10 ANNI.
L'abilitazione utente è solo il primo passaggio previsto dalla normativa in quanto ogni azienda dopo aver abilitato almeno un utente (Vedi la seguente TABELLA di riferimento),
ha l'obbligo di conseguire la CERTIFICAZIONE AZIENDALE.
Suddetta Certificazione consiste in un percorso di verifiche delle attrezzature e della documentazione in modo che le stesse riportino i requisiti di qualità da certificare.
L'ATTESTATO HA VALIDITÀ 5 ANNI.