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Apprendistato

Pubblicato da in servizi Fiscali · 16/12/2014 16:41:24

Apprendistato - cosa è cambiato?
vantaggi e Sanzioni per il Datore di Lavoro

Uno dei maggiori ostacoli nella vita Aziendale è sostenere i costi per i dipendenti e molte Aziende  non potendosi permettere tale onere, operano attraverso manodopera  a nero e lavoro sommerso, rischiando elevatissime sanzioni sia dal punto di vista economico che penale.
Una soluzione l'abbiamo individuata nei " Contratti di Apprendistato".
                                          
Che cos'è l'Apprendistato

L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a contenuto formativo, che permette di assumere giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Si chiama “contratto formativo” perché alterna all’esperienza lavorativa momenti di formazione.

Le imprese che possono assumere

Possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica professionale tutte le imprese private appartenenti a tutti i settori di attività. Il numero di apprendisti che un’impresa può assumere dipende dalla tipologia di impresa e dal numero di lavoratori dipendenti presenti. Per le imprese non artigiane valgono invece i seguenti limiti:
• se hanno da zero a 2 lavoratori qualificati possono assumere fino a 3 apprendisti;
• se hanno da 3 lavoratori in sù, possono assumere un numero di apprendisti pari a quello dei dipendenti qualificati e specializzati in forza all'impresa.

I vantaggi economici e gli sgravi contributivi

Il contratto di apprendistato consente all'azienda di assumere e formare nuove professionalità ad un costo del lavoro vantaggioso, in quanto sia la remunerazione che gli oneri previdenziali e assistenziali sono ridotti. Per quanto riguarda il salario, è possibile inquadrare l’apprendista fino a 2 livelli in meno rispetto alla qualifica da conseguire.
Inoltre, le imprese che assumono apprendisti possono beneficiare di un regime contributivo agevolato:
• aziende fino a 9 dipendenti: per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 si riconosce alle imprese uno sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni di contratto; dal quarto anno è prevista una contribuzione pari al 10% della remunerazione imponibile ai fini previdenziali.

Le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi formativi

Il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di apprendistato fornendo, alcune indicazioni di carattere operativo a beneficio del proprio personale ispettivo, con riferimento alle sanzioni previste, in caso di violazione degli obblighi di formazione da parte del datore di lavoro.
In particolare, la norma stabilisce, che qualora il datore di lavoro si renda esclusivamente responsabile della mancata erogazione della formazione all’apprendista, scatta l’obbligo – per il datore – di versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
Per il Ministero, l’ispettore dovrà considerare la “quantità”, i contenuti e le modalità della formazione, e si dovrà verificare la documentazione che “certifica” la formazione svolta, nonché acquisire le dichiarazioni del lavoratore interessato e di altri soggetti in grado di confermare l’effettività di tale formazione. Un’altra violazione presa in esame è rappresentata dall’eventuale mancata nomina o affiancamento di un tutor all’apprendista.
Infine, si segnala un’ulteriore precisazione per quanto riguarda i limiti di utilizzabilità del contratto di apprendistato attraverso assunzioni con contratto di apprendistato solo a tempo indeterminato.
                                                           Le novità
Lo scorso 20 marzo il decreto legge n.104/2014 in gazzetta ufficiale, libera le mani al datore di lavoro....   di seguito riportiamo  un' utile ricostruzione circa le modifiche apportate dal Jobs Act sull'apprendistato, l'impianto normativo è quello della 167/2011 .
Gli unici cambiamenti rilevanti sono:
• eliminazione del vincolo di assunzione per il 50% degli apprendisti (ad oggi bastava il 30%)
• cancellazione dell'obbligatorietà del piano formativo da allegarsi al contratto .
• discrezionalità da parte dell'azienda nello scegliere di non avvalersi dell'offerta formativa pubblica(ove attivata...in Campania non è attiva dal 2012) e di usare quindi offerta formativa privata (ma necessariamente di un ente formativo)

Il Ced Lisi servizi Aziendali, vuole confermarsi come valido riferimento per la disciplina dell'Apprendistato professionalizzante e la formazione professionale, provvedendo a informare costantemente sulle modifiche in atto, attraverso la collaborazione con l'Ente Formativo.

Abbiamo preparato in riferimento all'ultimo decreto un documento in pdf (vedi pagina "Apprendistato") che evidenzia cosa è cambiato e cosa invece è rimasto invariato.




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